Espropriazione di beni indivisi - riferimenti normativi

Espropriazione di beni indivisi

Espropriazione di beni indivisi - riferimenti normativi


Talvolta può accadere che tra gli elementi attivi del patrimonio del debitore vi sia contitolarità di un diritto reale che può essere espropriato, ovverosia della proprietà, dell'enfiteusi, della superficie o dell'usufrutto.

Lo strumento che l'ordinamento pone a tutela del creditore in simili ipotesi è la cd. espropriazione dei beni indivisi, regolata dagli articoli 599, 600 e 601 del codice di procedura civile.

In sostanza, in questo tipo di espropriazione oggetto dell'esecuzione è la quota ideale di un bene indiviso.

Il creditore, infatti, può rivolgersi al solo comproprietario del bene che sia suo debitore, con la conseguenza che l'espropriazione dovrà interessare solo la quota di proprietà di quest'ultimo e non le altre.

Pignoramento e la notifica ai comproprietari

Nel caso in cui si intenda pignorare un bene indiviso, il pignoramento deve essere notificato, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, con avvertimento specifico che è fatto loro divieto di permettere al debitore di separare la propria quota senza espresso ordine del giudice.

In tal modo i comproprietari vengono costituiti custodi e divengono parti del processo esecutivo.

Del resto, per consentire al creditore di conseguire il soddisfacimento del proprio diritto di credito, occorre evitare che i comproprietari colludano con il debitore al fine di effettuare una divisione pregiudizievole.

La separazione della quota

Nel caso di beni indivisi, per espropriare la sola quota del debitore occorre scinderla dal resto.

Ciò può avvenire, innanzitutto, mediante separazione.

La separazione della quota del debitore in natura è ipotizzabile, però, solo per alcuni beni.

Quando è possibile procedervi, il giudice dell'esecuzione vi provvede direttamente su istanzaspecifica del creditore procedente o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati.

Una volta separata la quota, si procede con la vendita forzata della stessa o con l'assegnazione in pagamento secondo le normali disposizioni previste dal codice di rito.

La divisione

Qualora la separazione in natura della quota non sia possibile oppure nessuno la richieda, il giudice può scegliere se procedere con il giudizio di divisione o disporre la vendita della quota indivisa.

La divisione è effettuata a norma del codice civile, preferibilmente in natura, secondo quanto previsto dall'articolo 1114 c.c..

Ad essa si provvede attraverso un giudizio di cognizione che verrà svolto con la partecipazione del creditore pignorante e di tutti i condividenti.

Ovviamente, il giudizio può essere sostituito da un accordo fra le parti.

In ogni caso, per consentire di procedere alla divisione, l'esecuzione resta medio tempore sospesa.

Dopo la sospensione, il processo esecutivo riprende a seguito di riassunzione da parte del soggetto interessato, ovverosia del creditore.

La riassunzione avviene secondo le indicazioni di cui all'articolo 627 del codice di rito, ovverosia mediante ricorso da presentarsi entro il termine perentorio stabilito dal giudice nel provvedimento con cui ha disposto la sospensione o, comunque, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado oppure dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione.

Anche in questo caso, realizzata la divisione, si procede con la vendita forzata o con l'assegnazione della quota espropriata.

La vendita della quota indivisa

Se la separazione naturale della quota del debitore non è possibile, il giudice, in alternativa alla divisione, può anche disporre la vendita della quota indivisa, qualora ritenga probabile che essa avvenga ad un prezzo pari o superiore al valore della quota stessa, stabilito secondo i parametri in generale indicati dal codice di procedura civile all'articolo 568.



Fonte: Espropriazione di beni indivisi 
(www.StudioCataldi.it) 



Fonte: Espropriazione di beni indivisi 
(www.StudioCataldi.it)